Le condizioni metereologiche che si verificano nella Pianura Padana nella stagione autunnale e invernale sono sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti.
E’ quindi necessario limitare gli apporti di inquinanti nell’atmosfera per evitare, o almeno ridurre, un eccessivo numero di superamenti del valore limite della concentrazione di polveri sottili per la protezione della salute umana.
Il valore limite giornaliero stabilito per le polveri sottili è di 50 microgrammi per metro cubo d’aria e tale valore non deve essere superato più di 35 volte all’anno.
I Comuni capoluogo del Veneto hanno intrapreso alcune misure ai fini del contenimento dell’inquinamento atmosferico:
- Misure di limitazione degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, e prescrizioni per le combustioni all’aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici (rimaste invariate rispetto all’anno scorso), nel periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021.
- Misure di limitazione del traffico nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, in attesa delle successive decisioni che saranno prese e comunicate dalla Regione.
Livelli di allerta
La registrazione dei livelli di inquinamento è competenza di Arpav ed anche quest’anno è regolamentato da tre livelli di allerta, rappresentati con il sistema dei semafori:
Livello verde: nessuna allerta. È vietata la circolazione di:
- Autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 ed Euro 1.
- Autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3.
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.
Livello di allerta 1 – arancione: dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore massimo. È vietata la circolazione di:
- Autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 ed Euro 1.
- Autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e autovetture private alimentate a diesel Euro 4.
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.
Livello di allerta 2 – rosso: dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore massimo. È vietata la circolazione di:
- Autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a benzina Euro 0 ed Euro 1.
- Autoveicoli (privati e commerciali) alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3.
- Autovetture private e autoveicoli commerciali alimentati a diesel Euro 4.
- Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01/01/2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE.
All’interno delle ordinanze si trovano anche alcuni comportamenti prescritti o consigliati, da rispettare per sostenere il risparmio energetico e la diminuzione delle polveri sottili nell’aria; ad esempio:
- Il divieto di tenere accesi i motori degli autoveicoli nei passaggi a livello, ai semafori o nelle fasi di carico e scarico merci.
- Il divieto di bruciare ramaglie e sterpaglie all’aperto, fatto salvo per motivazioni di carattere fitosanitario.
- L’invito a tenere porte dei locali e dei negozi riscaldati chiuse durante il periodo invernale.
Le sanzioni
Chiunque infranga le limitazioni previste, circolando nel territorio con i veicoli non idonei, indicati nell’Ordinanza Regionale, è soggetto ad una sanzione amministrativa. In caso di una seconda violazione, è prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.