D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore. Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale nel periodo invernale, il Codice della Strada consente agli Enti proprietari e ai Gestori delle strade di “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
In generale, il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le cosiddette “ordinanze invernali” si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. Le ordinanze risultano attive laddove esposti cartelli segnaletici stradali conformi come quelli rappresentati nell’immagine a sinistra.