Oggi è l’ultimo giorno per provvedere al cambio gomme al fine di non incappare in sanzioni. Cerchiamo di capire meglio cosa prevede la normativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo la circolare n. 1058 del 16 gennaio 2013, gli automobilisti hanno l’obbligo di effettuale il cambio gomme alla loro autovettura dal 15 novembre al 15 aprile. Con una seconda circolare, la n. 1049 del 17/01/2014 è stata introdotta maggiore flessibilità individuando una sorta di “mese di transizione” per il cambio gomme: dal 15 ottobre al 14 novembre per passare a quelle invernali, dal 15 aprile al 15 maggio per rimettere quelle estive. In sostanza l’obbligo rimane per il periodo individuato nella prima circolare, ma viene dato il tempo agli automobilisti di “organizzarsi”. Si rimanda in ogni caso alle varie ordinanze regionali che possono eventualmente prevedere periodi diversi qualora le condizioni climatiche siano particolarmente rigide. Piccolo neo della normativa: il Codice della Strada non dice esplicitamente che sia necessario montare tutte e 4 le gomme da neve, ma è comunque caldamente consigliato di farlo, ovviamente per questioni di sicurezza.
A partire da domani, 15 novembre, verranno quindi applicate le sanzioni nei confronti degli automobilisti che non si sono adeguati alle disposizioni del ministero. In materia di sanzioni, il Codice della Strada prevede una differenziazione a seconda che l’infrazione venga riscontrata su una strada urbana o extra urbana. Nel primo caso, la sanzione minima applicata è di 41 euro; fuori dal centro abitato, invece, per chi non ha gomme termiche o catene a bordo le sanzioni partono da 85 euro e fino 338 euro. In autostrada si va da un minimo di 80 a un massimo di 318 euro, con la decurtazione di 3 punti dalla patente. Qualora uno dei dati caratteristici dei pneumatici non corrisponda a quello indicato sulla carta di circolazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo 78 del Codice della Strada (modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione) in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 maggio. In questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 422 a € 1.695 e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. Non va sottovalutato inoltre che, se il mancato cambio di gomme invernali viene registrato dopo un incidente, l’assicurazione probabilmente non coprirà i danni; idem per le gomme estive.
L’alternativa al cambio gomme è avere nel bagagliaio le catene. Si tratta in ogni caso di una soluzione sconsigliata posto che le catene si usano solo in caso di neve (abbondante) e i pneumatici estivi hanno efficacia minore su fondi stradali difficili come quelli dei periodi invernali, tendenzialmente ghiacciati. Tale scelta va quindi ponderata in base a dove si abita e ai tragitti che solitamente si percorre, sempre in funzione delle sopracitate ordinanze locali.
Per maggiori informazioni e delucidazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata al cambio gomme e vi invitiamo a prendere contattato con il personale dei nostri uffici.